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Detrazioni 55%

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE – Nuova guida alle detrazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova Guida alle detrazioni fiscali “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”: si tratta di un aggiornamento alla precedente guida con la descrizione dei vari tipi di intervento per i quali si ha diritto al rimborso e gli adempimenti necessari per ottenerlo, fino al 31 dicembre 2010.

La guida è consultabile alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8/GUIDA+Risp_Energ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8
oppure http://www.infobuildenergia.it/Allegati/1822.pdf

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Segnaliamo agli Iscritti che è stato recentemente emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disciplina la comunicazione per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici eseguiti a cavallo fra 2009 e 2010.
Il 6 maggio 2009 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento contenente il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55%.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Modello per la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Istruzioni

La comunicazione deve essere inviata:
- per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
- per comunicare le spese sostenute nel 2009 solo se i lavori proseguono negli anni successivi.

Le prime comunicazioni dovranno quindi essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica a www.agenziaentrate.gov.it entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

La comunicazione non deve essere inviata:
- in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.

Attenzione: i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all’ENEA, attraverso il sito internet www.acs.enea.it entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.

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