Emergenza epidemiologica COVID-19 – Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio | Ordine Architetti di Como
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Emergenza epidemiologica COVID-19 – Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio

Le restrizioni imposte dai recenti DCPM sull’emergenza COVID-19 comportano immediate conseguenze anche sulla prevenzione incendi, sia per l’attività di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento professionale obbligatorio che per gli aspetti legati alle scadenze temporali dei procedimenti.

Al momento il riferimento normativo è costituito dal DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato il 17 marzo 2020 sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70.

Di seguito si riporta estratto degli articoli che riguardano la prevenzione incendi:

  • Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee (comma 2) - le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  • Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (comma 1) - Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
    Si segnala che in tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti e i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.
  • Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (comma 2) - tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
    Si segnala che in tale fattispecie, conservano quindi validità fino al 15 giugno 2020, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.
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