ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI COMO
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COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI COMO
Adempimenti da adottare, necessariamente entro il 1° giugno 2009, per adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il Certificato diprevenzione incendi.
Con il decreto del Ministro dell'Interno 29 dicembre 2005 sono stati specificati gli adempimenti che devono essere messi in atto dai titolari delle attività in possesso di Nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 in corso di validità, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il Certificato di prevenzione incendi.
Il decreto del Ministro dell'Interno 29 dicembre 2005 ha pertanto stabilito che, decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, cioè in data 1 giugno 2009, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco decadono di validità e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, sarà consentita solo se gli interessati avranno ottenuto, entro il medesimo termine, il Certificato di prevenzione incendi ovvero avranno provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Per quanto sopra i titolari delle attività dotate di Nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, in corso di validità, dovranno presentare al Comando, entro il 1 ° giugno 2009, la domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.
La presentazione della domanda di sopralluogo per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi è tuttavia subordinata alla preventiva approvazione, da parte del Comando, del progetto di adeguamento antincendio dell'attività che il titolare dell'attività dovrà presentare a quest'Ufficio, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Si ribadisce che, alla data del 1 ° giugno 2009, la decadenza del Nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, non potrà più consentire l'esercizio dell'attività, ai fini antincendio, senza l'avvenuta acquisizione del Certificato di prevenzione incendi.