Obblighi Formativi | Ordine Architetti di Como
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Como
Ultime news
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Como

Obblighi Formativi

1) Quanti crediti devo acquisire?   
Anche nel 2° triennio formativo (2017-2019) tutti gli architetti iscritti all’albo dovranno acquisire un minimo di 60 crediti formativi, di cui almeno 12 cfp sui  temi dell’area “discipline ordinistiche”. Non è più obbligatorio raggiungere un minimo annuo di 10 cfp di cui 4 deontologici, ma si raccomanda comunque l’acquisizione distribuita nel tempo. Il secondo triennio scadrà il 31 dicembre 2019.

2) Che cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo formativo?
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Il mancato raggiungimento dei cfp fino al 20% (12 su 60 cfp) determina la sanzione della CENSURA, mentre un numero maggiore di cfp non acquisiti determina la sanzione della SOSPENSIONE nella misura di un giorno di sospensione per ogni cfp non acquisito.

Si rammenta che, per essere in regola, è necessario comunque acquisire i CFP richiesti sui temi delle discipline ordinistiche.

3) In cosa consistono le sanzioni disciplinari?
a) Censura: consiste in una nota formale di biasimo comunicata dal Presidente del Collegio di Disciplina, e notificata a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate.
b) Sospensione: nella misura di un giorno di sospensione dall’Albo per ogni cfp non acquisito, il provvedimento comporta la sospensione dall’esercizio della professione. Ciò significa che in quel periodo di tempo non sarà possibile esercitare la professione di architetto e la contestuale cancellazione temporanea da Inarcassa, con conseguenze anche dal punto di vista previdenziale in quanto l’iscritto perde temporaneamente i requisiti di iscrivibilità (art. 7, Statuto Inarcassa).

4) Qualora fossi sospeso, dopo il reintegro, ho l’obbligo di recuperare i crediti mancanti?
Sì, a fronte dell’avvenuta erogazione della sanzione deontologica, l’iscritto ha comunque l’obbligo di recuperare nel triennio successivo i crediti mancanti, come specificato nel Regolamento art. 4.

5) Cosa succede se mi cancello dall’Albo prima della fine del triennio senza aver assolto (o solo in parte) gli obblighi formativi?

Le Linee Guida prevedono un’unica verifica a fine triennio, pertanto, nei confronti dell’iscritto che si cancella dall’Albo prima della fine del triennio in corso (ivi compreso l’eventuale semestre di ravvedimento operoso) non verrà avviata alcuna segnalazione al Consiglio di Disciplina. I soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i c.f.p. dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti, ai sensi dell’art. 4 delle Linee Guida.

Ordine architetti di como