PREVENZIONE DEGLI INCENDI E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI | Ordine Architetti di Como
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PREVENZIONE DEGLI INCENDI E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

I riferimenti normativi, l’elenco delle attività soggette alla normativa di prevenzione incendi e la modulistica sono consultabili sul sito ufficiale dei Vigili del Fuoco.

logo vigili fuoco

 

Per le ultime segnalazioni provenienti dal Comando Provinciale di Como clicca qui
DIPARTIMENTO DEI VIGILI FUOCO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO PROVINCIALE DI COMO

  • Prevenzioni Incendi – Istanza di deroga ex art. 7 DPR 151/2011

L’istanza di deroga predisposta ai sensi dell’art. 7 DPR 151/2011 si costituisce fondamentalmente di un esame progetto riportante anche la previsione di idonee misure compensative, qualora alcuni punti della norma stessa non siano ottemperabili, la cui valutazione compete alla Direzione Generale VV.F., mentre l’esame del progetto rimane di competenza del Comando Provinciale. continua…

  • Indirizzo PEC Comando

Il Comdando segnala il proprio indirizzo PEC chiedendo a tutti gli Iscritti interessati di valutare la possibilità di comunicare la propria PEC per le future comunicazioni. com.como@cert.vigilfuoco.it

  • Ministero dell’Interno – Dip. Vigili del Fuoco –AUTORIMESSE

Si segnala che è stata emanata la nota del Ministero dell’Interno – Dip. VV.F. del 20.12.2013 relativa alle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di autorimesse.

  • SISTEMI PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO DELLE COSTRUZIONI

Il Ministero dell’Interno – Dip. Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile ha emanato la nota n. 14229 del 19.11.2012 contenente delucidazioni circa l’idoneità all’impiego di prodotti e sistemi innovativi da inserire nelle attività a rischi di incendio, attualmente privi di apposita specificazione tecnica armonizzata secondo le procedure riconosciute dagli Stati appartenenti allo spazio economico europeo.
Documento

  • PREVENZIONE INCENDI: DAL 27 NOVEMBRE 2012 IN VIGORE LA NUOVA MODULISTICA

Come previsto dal D.M. 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) a decorrere dal 27 novembre 2012 per la presentazione delle istanze ai Vigili del Fuoco sarà necessario utilizzare la NUOVA MODULISTICA che va a sostituire quella definita dal precedente D.M. 4 maggio 1998.
La nuova modulistica è stata definita con Decreto Dirigenziale del DCPST (Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica) del Ministero dell’Interno 31 ottobre 2012, n. 200 (Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 201).
Cessa quindi il periodo transitorio previsto dal DPR n. 151/2011, all’articolo 11, comma 1, che consentiva, fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2, di applicare ancora le disposizioni del D.M. 4 maggio 1998 recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
Dal 27 novembre  2012 verranno quindi accettate ai Comandi VV.F. solo le istanze predisposte con la nuova modulistica che è possibile scaricare, per ora solo in formato pdf, da sito dei Vigili del Fuoco alla pagina http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=6413

  • AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

Segnaliamo agli Iscritti che sul sito del Ministero dell’Interno alla pagina http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=12171 è possibile consultare il DM 16 marzo 2012 (Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2012 n.763) in tema di adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle strutture ricettive.
Si richiama l’attenzione sul rispetto della scadenza prevista per gli adempimenti da espletarsi entro il 30.05.2012.

  • CONSULTA INTERPROFESSIONALE ANTINCENDIO – prenotazione appuntamenti presso Comando VV.F.

Si informano gli Iscritti che, in merito alle modalità di accesso ai tecnici del Comando da parte dei professionisti a seguito dell’emanazione del DPR 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), per le pratiche di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, alle attività specificate nelle categorie B e C dell’allegato I al DPR 151, è possibile chiedere e ottenere in tempi brevi un appuntamento con una delle seguenti modalità:
• richiesta via e-mail al tecnico con cui si desidera conferire a: nome.cognome@vigilfuoco.it
 richiesta a: comando.como@vigilfuoco.it
In accordo con il Regolamento, per le attività di categoria A non è prevista la possibilità di incontri preliminari con i tecnici del Comando VVF.

  • NUOVI ORARI di apertura al pubblico dell’ufficio prevenzione incendi dal 1 Giugno 2011:

- Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 09.00-12.30;
- Martedì e Giovedì ore 14.30-16.00.

  • NORME E QUESITI PREVENZIONE INCENDIO – on line

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa Civile ha reso disponibili, nella sezione dedicata al sistema informativo prevenzione incendi on line del portale http://www.vigilfuoco.it, importanti nuovi servizi ed aggiornamenti rilevanti per la professione:
- pubblicazione dei servizi di inoltro on line delle domande di prevenzione incendi redatte in conformità al D.M. 9 maggio 2007; servizi attivi nell’area “Servizi al cittadino; – Avvio on line di nuovi procedimenti”;
-creazione dell’applicazione per il calcolo del costo dei servizi di prevenzione incendi;
-pubblicazione della nuova modulistica on line di prevenzione incendi da allegare alla domanda ai fini del rilascio del relativo Certificato;
-pubblicazione del modello di attestazione di pagamento dell’imposta di bollo non disponibile all’utenza nella sezione “modulistica”;
-aggiornamento della sezione dedicata ai servizi di cooperazione con gli Sportelli Unici per le attività produttive, attraverso il portale delle imprese http://www.impresa.gov.it

  • Circolari

E’ possibile prendere visione delle due Circolari emanate dal Ministero dell’Interno in materia di “Certificazione della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi” e “Guida Tecnica sui requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” consultando i documenti alle pagine http://www.av.archiworld.it/All311-10.pdf e http://www.vigilfuoco.it/speciali/sicurezza/novita/novita.asp?codnews=9522

  • Servizio Permanente per rilascio di parere di prevenzione incendi a vista

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como, a conclusione della fase sperimentale avviata a maggio 2010 relativa al rilascio di parere di prevenzione incendi a vista e visti gli ampi consensi riscossi, ha deciso di attribuire carattere permanente all’iniziativa.
A tal fine, l’utenza che avesse necessità di acquisire l’approvazione dei progetti per le attività in materia di prevenzione incendi, potrà rivolgersi ad uno staff tecnico-amministrativo per la valutazione e il rilascio immediato del provvedimento richiesto attivo il Venerdì (ore 09.00-11.00) presso il Comando Provinciale (Segreteria del Comando 031.33133363 o 031.33133463).

  • COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COMO - Adeguamenti in tema di prevenzione incendi e conseguimento Certificato di prevenzione incendi

Entro il 1° giugno 2009 è necessario adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il Certificato di prevenzione incendi.

Con il decreto del Ministro dell’Interno 29 dicembre 2005 sono stati specificati gli adempimenti che devono essere messi in atto dai titolari delle attività in possesso di Nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 in corso di validità, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il Certificato di prevenzione incendi.
Il decreto del Ministro dell’Interno 29 dicembre 2005 ha pertanto stabilito che, decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, cioè in data 1 giugno 2009, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco decadono di validità e la prosecuzione dell’esercizio delle attività, ai fini antincendio, sarà consentita solo se gli interessati avranno ottenuto, entro il medesimo termine, il Certificato di prevenzione incendi ovvero avranno provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Per quanto sopra i titolari delle attività dotate di Nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, in corso di validità, dovranno presentare al Comando, entro il 1 ° giugno 2009, la domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998.
La presentazione della domanda di sopralluogo per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi è tuttavia subordinata alla preventiva approvazione, da parte del Comando, del progetto di adeguamento antincendio dell’attività che il titolare dell’attività dovrà presentare a quest’Ufficio, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Si ribadisce che, alla data del 1 ° giugno 2009, la decadenza del Nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, non potrà più consentire l’esercizio dell’attività, ai fini antincendio, senza l’avvenuta acquisizione del Certificato di prevenzione incendi.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco comunica che è stata avviata la pubblicazione delle norme e dei quesiti di carattere generale di prevenzione incendi sul portale http://www.vigilfuoco.it
Pertanto, prima di presentare nuove istanze di chiarimento al Comando VV.F. secondo la provincia interessata dall’attività, si evidenzia l’opportunità di consultare la banca dati.

 

D.P.R. 151 del 1 agosto 2011

pubblicato nella G.U. N° 221 del 22 settembre e in vigore dal 07/10/11 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”

CIRCOLARE 24 aprile 2008 n. 515/4101

Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I..
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con lettera circolare 24 aprile 2008 n. P515/4101 ha reso nota la nuova modulistica di prevenzione incendi, da allegare alle domande di sopralluogo finalizzate al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, aggiornata in base alle recenti novità normative.

CIRCOLARE del 28 marzo 2008 n. P414/4122

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con lettera circolare del 28 marzo 2008 n. P414/4122, ha fornito alcuni chiarimenti e precisazioni in merito all’applicazione di quanto introdotto dal D.M. 9 marzo 2007: “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”, precisando che, in caso di impossibilità di applicazione integrale del D.M. 9 marzo 2007, è possibile ricorrere alla deroga di cui all’art.6 del D.P.R. 37/1998.

INSERIMENTO ELENCHI MINISTERO INTERNI EX LEGGE 818/1984

Decreto Ministeriale 5 agosto 2011 (in attesa di decreto attuativo)
pubblicato sulla G.U. n.198 del 26.08.2011 denominato: “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139″ ex DM 818/84 dedicato alla formazione ed aggiornamento dei certificatori

Decreto Ministeriale 25 marzo 1985
Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984 n. 818

Elenco dei Professionisti iscritti agli elenchi del Ministero

MODULISTICA

 

SICUREZZA IMPIANTI

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO – Anche gli architetti possono progettare impianti tecnologici
Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 1550 del 15 marzo 2013 ha accolto il ricorso dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma contro l’ISPESL Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, riconoscendo in via definitiva la competenza professionale degli architetti in materia di progettazione di impianti tecnologici (sia idraulici sia di riscaldamento) a completamento del fabbricato.
Inoltre, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l’opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto sia sottoscritto anche da un architetto.
In definitiva, viene privilegiata l’interpretazione basata sul criterio unitario della costruzione dell’opera di edilizia civile, cioè il concetto di “opere di edilizia civile” di cui all’art. 52 del R.D. 23/10/1925, n. 2537 si intende ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici a corredo dell’edificio.
Testo integrale della sentenza

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37
Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Testo corredato di circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico.
Emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico raccoglie in un unico provvedimento tutte le norme precedenti in materia di sicurezza degli impianti. Infatti, a seguito della pubblicazione del D.M. 37/2008, contenente il Regolamento che riordina le disposizioni in materia di attività di certificazione della conformità alla normativa degli impianti all’interno degli edifici, risultano abrogati, a decorrere dal 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del provvedimento):
- la L. 46/90 (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni vengono inasprite) che regolava la materia:
- il D.P.R. 447/91 (Regolamento di attuazione della L. 46/90):
- il Capo V (articoli 107-121) del D.P.R. 380/2001 (T.U. dell’Edilizia).
I molteplici dubbi interpretativi dei disposti del D.M. hanno indotto il Ministero dello Sviluppo Economico ad emanare una nota, nella forma di risposta a quesiti, contenente dei chiarimenti circa i contenuti dell’art. 13-Documentazione, sottolineando il valore di mero parere giuridico della nota, in attesa dell’emanazione di circolari interpretative ad hoc da parte del Ministero.

Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2008 n. 31, è detto Decreto Milleproroghe)
Per le norme sulla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, l’articolo 29-bis del Decreto 248/2007 proroga al 31 marzo 2008 l’entrata in vigore della Parte II, Capo V del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia), relativo alla sicurezza degli impianti.

Decreto del Presidente della Repubblica 06 dicembre 1991 n. 447
Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti

Legge 5 marzo 1990 n. 46
Norme per la sicurezza degli impianti”. Il testo è coordinato sulla base delle ultime modifiche e/o integrazioni apportate a seguito dell’emanazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37

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