LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO – PAESAGGIO | Ordine Architetti di Como
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LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO – PAESAGGIO


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Art. 25 L.R. 12/2005: nessuna deroga al termine del 31.12.2012 per l’approvazione del PRG

Con Legge n.57 del 19.12.2012 il Consiglio della Regione Lombardia “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e l’integrazione di disposizioni legislative – Collegio ordinamentale 2013” all’art.4 ha deliberato di non concedere alcuna deroga al termine fissato al 31 dicembre 2012 per l’approvazione del PGT (art. 25 L.R. 12/2005).
Pertanto, i PRG vigenti dei comuni dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012 conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 3 quater.

In caso di mancata adozione da parte del comune del PGT entro il 31 dicembre 2013, viene sancito che dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT:

• sono ammessi unicamente i seguenti interventi (fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12 e dall’articolo 26 comma 3 quater):

a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;
c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, la cui convenzione, stipulata entro la medesima data è in corso di validità.

• non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della L.R. 13 marzo 2012, n.4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012.

 

LEGGE REGIONALE 12/2005 – modifiche all’ art. 25 (superato)
Ad utilità degli interessati, segnaliamo che è possibile consultare la nuova versione dell’art. 25 L. 12/2005 così come risulta articolato a seguito del Progetto di Legge n. 0431 “Collegato Ordinamentale” (approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 02 febbraio 2010), nonché dell’emendamento all’art. 22 del medesimo progetto di legge.

 

Delibera Consiglio Regionale 13 marzo 2007 n. 8/351
Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 11/03/2005, n° 12
Il documento costituisce l’attuazione della direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti sull’ambiente di piani e programmi che determinano significative trasformazioni territoriali.

 

Decreto Giunta Regionale 15 marzo 2006 n. 8/2121
Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11/03/2005, n° 12

Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12
Legge per il governo del territorio
Testo coordinato sulla base delle ultime modifiche e/o integrazioni apportate dalla L.R. 14/03/2008, n° 4.
In particolare, sono stati modificati gli articoli 1-3, 5, 7-17, 19, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 38, 42-44, 50-52, 55, 59, 60, 62, 72, 76-80, 88, 89, 97, 103 e 104, sono stati inseriti gli articoli 10 bis e 102 bis, ed è stato modificato l’Allegato A.

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