Esoneri Triennio 2017 – 2019
1) Possono essere richiesti esoneri dall’obbligo di formazione e aggiornamento professionale?
Sì, possono essere richiesti esoneri nei seguenti casi, da autocertificare sulla piattaforma im@teria:
a) maternità, paternità e adozione, riducendo l’obbligo formativo di – 20 cfp per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i 4 cfp in materia di discipline ordinistiche;
b) malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
d) docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).
e) non esercizio della professione, neanche occasionalmente, per 3 anni.
Gli iscritti che non esercitano la professione, all’atto della richiesta di esonero, devono dimostrare la sussistenza di tutte e tre le seguenti condizioni nei 3 anni consecutivi e antecedenti alla data di richiesta.
- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né essere soggetto al relativo obbligo;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né essere soggetto al relativo obbligo;
- non aver esercitato l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (di libero professionista, di dipendente, di collaboratore, di consulente)
Ricordiamo che l’esenzione di cui ai punti precedenti va richiesta ogni anno, e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.
2) Quando decorre l’obbligo formativo?
L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine (neoiscrizione). E’ prevista la riduzione proporzionale dei crediti formativi da raggiungere (-20 cfp all’anno).
Per registrare su im@ateria la data di inizio dell’obbligo formativo, dopo aver ottenuto le credenziali d’accesso alla piattaforma, è necessario caricare la seguente istanza di autocertificazione:
- TIPOLOGIA “inizio dell’obbligo formativo” ;
- OGGETTO “prima iscrizione all’albo”.
- Allegare all’istanza la lettera di “COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE ALL’ALBO”.
3) Quando cessa l’obbligo formativo?
L’obbligo formativo cessa per gli iscritti con 70 anni di età e con almeno 20 anni di iscrizione all’albo. Per registrare su im@ateria la data di fine dell’obbligo formativo è necessario caricare la seguente istanza di autocertificazione:
- TIPOLOGIA “fine obbligo formativo” ;
- OGGETTO “vent’anni di iscrizione all’albo e compimento del settantesimo anno d’età”.