D.L. 97/2008 | Ordine Architetti di Como
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D.L. 97/2008

Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97 – norme abrogatrici della procedura di esonero del committente dalla “responsabilità solidale”

Con l’enrtata in vigore del Decreto 97/2008, a decorrere dal 3 giugno 2008, data di pubblicazione del provvedimento sulla G.U. n. 128), vengono apportate delle abrogazioni in materia di procedura di esonero del committente dalla “responsabilità solidale” in campo di regolare corresponsione retributiva e previdenziale-assicurativa da parte delle imprese appaltatrici-subappaltatrici nei confronti dei propri dipendenti; più in particolare:

L’art. 3 comma 8 del Decreto abroga:

  • i commi da 29 a 34 dell’art. 35 della L. 248/2006 (modalità di verifica di regolarità contributiva e sanzioni);
    Le norme ora abrogate prevedevano che in un contratto di subappalto, l’appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore in materia di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice.
  • in toto il D.M. 25 febbraio 2008 n. 74, regolamento concernente lo stesso art. 35 della L. 248/2006, che sarebbe entrato in vigore il prossimo 16 giugno.

Abrogazione norme in materia di appalti pubblici (art. 4, c. 5):
la contorta formulazione dell’art. 19 della L. 31/2008, di conversione del «decreto milleproroghe» viene semplificata indicando esplicitamente la data, ulteriormente prorogata dal 1.7.2008 al 1.1.2009, di abrogazione delle norme di cui agli artt. 351-355 dell’Allegato F della L. 2248/1865, in materia di ricorso da parte dei creditori di appaltatori di opere pubbliche al sequestro di somme a valere sul prezzo dell’appalto in corso di esecuzione delle opere.

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