ORDINE COME ISTITUZIONE / ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE | Ordine Architetti di Como
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Como
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ORDINE COME ISTITUZIONE / ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Decreto Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Testo a commento
RIFORMA DELLE PROFESSIONI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Segnaliamo in sintesi le disposizioni contenute nel provvedimento.

  • ambito di applicazione: il D.P.R. si applica solo a quelle attività “il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini e collegi”.
  • libertà di pubblicità informativa relativa all’attività professionale:  purché “funzionale all’oggetto, veritiera e corretta” è ammessa la pubblicità relativa all’attività professionale, anche riferita ai compensi. In caso di violazione, oltre all’illecito disciplinare, si rischia di violare anche le norme del codice del consumo e della pubblicità ingannevole in attuazione della normativa comunitaria.
  • obbligo dell’assicurazione a tutela del cliente: è fatto obbligo ad ogni professionista di dotarsi di una polizza assicurativa per l’esercizio dell’attività professionale; la violazione a tale dettato costituisce illecito disciplinare. Poiché le convenzioni potranno essere stipulate solo dai Consigli Nazionali e dagli Enti Previdenziali dei professionisti, l’obbligatorietà è stata posticipata al 13 agosto 2013.
  • tirocinio professionale: al momento rimane obbligatorio solo per le professioni per le quali era già previsto.
  • obbligo di formazione continua: ogni professionista, a pena di illecito disciplinare, ha l’obbligo di aggiornamento professionale. I corsi potranno essere erogati non solo da Ordini e Collegi  ma anche da altri soggetti e associazioni, previa autorizzazione dei Consigli Nazionali e parere vincolante del Ministero della Giustizia. L’avvio del sistema di aggiornamento sarà obbligatorio entro un anno dal Decreto, quindi entro Agosto 2013.
  • principio di separazione tra organi disciplinari e organi amministrativi nell’autogoverno degli ordini: la funzione disciplinare viene affidata ai Consigli di disciplina i cui componenti non possono far parte del Consiglio dell’Ordine o del Collegio ma sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio di disciplina territoriale; la scelta viene effettuata su un elenco di nominativi pari al doppio del numero dei componenti in Consiglio di disciplina, elenco predisposto dal Consiglio dell’Ordine sulla base di criteri che saranno definiti entro 90 giorni da un apposito regolamento dei rispettivi Consigli Nazionali.
  • società professionali e interprofessionali: le nuove società tra i professionisti non sono regolamentate dal D.P.R.137, ma bensì dalla L.183/2011 modificata dalla L.27/2012. È utile ricordare che si è in attesa, a breve, del Regolamento applicativo.

 

CNAPPC – Vademecum sulle conseguenze della riforma sulla professione di architetto
Il Consiglio Nazionale APPC ha redatto un vademecum per riassumere l’iter e le principali tematiche connesse allo sviluppo della Riforma della Professione e chiarire, in modo sintetico, le principali conseguenze che questa avrà sullo sviluppo della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore.

Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Testo a commento
DECRETO LIBERALIZZAZIONI: COSA CAMBIA PER GLI ARCHITETTI ITALIANI
Il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 incide profondamente sull’esercizio della professione.

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” incide profondamente sull’esercizio della professione.
Le novità introdotte, a far data dalla pubblicazione del Decreto, sono particolarmente significative.
Si rimanda pertanto al sito del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC per prendere visioni delle principali novità che interessano la nostra professione: http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Decreto_Legge_24_gennaio_2012_n1.pdf

Tra gli argomenti in evidenza (art. 9):
- le tariffe fino ad oggi vigenti sono abrogate (nonché le disposizioni che ad esse rinviano),
- con decreto del Ministero della Giustizia saranno definiti:
- i parametri per le liquidazioni da parte degli organi giurisdizionali,
- i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi basati sulle tariffe,
- l’utilizzo di parametri (tariffari) nei contratti dà luogo a nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del compenso,
- il compenso è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale (nella forma di un vero e proprio contratto tra le parti);
- il professionista (nel contratto) dovrà rendere noto al cliente:
- il grado di complessità dell’incarico;
- tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico;
- i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
- la misura del compenso potrà essere previamente resa nota al cliente, anche in forma scritta, se da questi richiesta, sotto forma di preventivo, e dovrà essere:
- adeguata all’importanza dell’opera;
- pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

- la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi di cui i primi sei potranno essere svolti, previa definizione di apposite convenzioni (Consigli Nazionali – Ministero dell’Istruzione), in concomitanza con il corso di studi universitario,
- altre convenzioni (Consigli Nazionali – Ministero della P.A.) potranno regolare lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni.

Poiché si prevede, al comma 3 del citato articolo, che l’inottemperanza di quanto sopra descritto costituisca illecito disciplinare del professionista, il Consiglio Nazionale nella seduta del 25 gennaio 2012, ha in via d’urgenza adeguato le norme deontologiche interessate dal provvedimento relative a tutte le figure professionali (Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali, Architetto Iunior e Pianificatore Territoriale Iunior).
Tali norme, a seguito di apposita revisione da parte degli uffici legali del CNAPPC, verranno quanto prima pubblicate sul sito internet www.awn.it.

Il Decreto Legge pare non preveda una espressa abrogazione dell’art. 2233 del Codice Civile, mantenendo quindi sia il riferimento al decoro della professione che il ruolo delle Commissioni parcelle, che potranno essere comunque interpellate dal magistrato per verificare la congruità della prestazione, e che, pertanto, rimangono invariate nella loro finalità istituzionale.

Non essendo espressamente previsto nel testo del Decreto Legge, appare inoltre ragionevole affermare che le nuove norme non sono da considerarsi retroattive e che, pertanto, i contratti in essere e le relative vidimazioni rimangono soggette alla precedente disciplina.

Si informa che il Ministero della Giustizia ha chiarito che le tariffe per i consulenti del giudice rimangono vigenti.

Il provvedimento in vigore ha natura di Decreto Legge e pertanto dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento entro sessanta giorni pena la sua decadenza.

In tal senso il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, unitamente alle altre rappresentanze professionali nazionali, si è immediatamente attivato per una attenta e più approfondita valutazione del provvedimento finalizzata alla stesura di necessari e opportuni correttivi.

Decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali

Decreto Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti

Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948
Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli architetti/ingegneri e al Consiglio Nazionale dei Geometri

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 e successive modificazioni
Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali

Legge 25 aprile 1938 n. 897
Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi

Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e successive modificazioni
Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto

Legge 24 giugno 1923 n. 1395
Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti

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